Consiglio Presbiterale Diocesano: approvati nuovi Statuto e Regolamento

Io, Roberto Carboni, Arcivescovo Metropolita di Oristano,

considerato che:

secondo il disposto del can. 495 del C.D.C. che recita: In ogni diocesi si costituisca il Consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il Presbiterio, sia come il Senato del vescovo; e che spetta al Consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata;

ritenuto opportuno procedere a un’attenta rivisitazione degli Statuti promulgati, nel 2018, dall’Arcivescovo Metropolita mons. Ignazio Sanna, mio predecessore;

facendo seguito alla revisione e approvazione del nuovo testo, operata nella sessione ordinaria del Consiglio presbiterale in data 27 febbraio 2025, a norma dei canoni 94 e 95 del C.D.C.

con il presente Decreto

promulgo lo Statuto e il Regolamento

del Consiglio Presbiterale Diocesano

I suddetti documenti allegati, al presente decreto, entrano in vigore per tutta l’Arcidiocesi a partire dalla data odierna.

Ogni altra disposizione precedente è da ritenersi abrogata secondo le norme canoniche vigenti (can. 20 C.D.C.)

Oristano, 19 marzo 2025, festa di San Giuseppe sposo da Roberto Vergine Maria


Se ne riporta testo integrale

Arcidiocesi di Oristano

CONSIGLIO PRESBITERALE ARBORENSE

STATUTO E REGOLAMENTO

STATUTO

PREMESSE

  1. Il Consiglio Presbiterale dell’Arcidiocesi di Oristano, come richiamato dal can. 495 § 1 del Codice di Diritto Canonico è il senato del Vescovo, cioè, è quel gruppo di presbiteri che, rappresentando l’intero Presbiterio Diocesano, è chiamato a coadiuvare il Vescovo nel governo pastorale della diocesi. (cf. PO 7)
  2. Il Consiglio Presbiterale (di seguito CP) è chiamato nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative a promuovere la comunione e la corresponsabilità all’interno del Presbiterio, tra i presbiteri e il Vescovo e con tutto il popolo di Dio.
  3. I membri del CP partecipano e agiscono sempre in comunione col Vescovo animati da autentico spirito di servizio per il bene dell’intera Chiesa Arborense.

NATURA E FINALITÀ

Art. 1 – Il CP è segno e organismo di comunione di tutto il Presbiterio diocesano col Vescovo e dei presbiteri tra loro. La funzione principale del CP è quella di essere e agire come «senato del Vescovo» (can. 495, §1); tale funzione si fonda sull’unico sacerdozio di Cristo.

Art. 2 – Scopo del CP è «coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata» (can. 495, §1).

Art. 3 – Il CP ha solamente voto consultivo (cf. can. 500, §2). Il Vescovo diocesano lo convoca liberamente per ascoltarlo negli affari che ritiene essere di maggior importanza. Il Vescovo ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto, per la validità degli atti giuridici che il Vescovo vorrà emanare (cf. can. 127; 500, §2).

§1. – Non compete al CP trattare le questioni relative allo stato delle persone (cf. can. 220), né quelle relative alla designazione degli uffici ecclesiastici.

Art. 4 Il Consiglio Presbiterale elegge, al suo interno, n. 2 rappresentanti presso la Commissione Presbiterale Regionale. Il loro mandato resta valido fino al rinnovo del Consiglio Presbiterale diocesano.


COMPOSIZIONE

Art. 5 – Il CP è composto da membri di diritto, da membri eletti e da membri cooptati liberamente dal Vescovo (cf. can. 497, nn. 1°, 2°, 3°).

§1. – Sono membri di diritto:

  • a) perdurante officio il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, il Rettore del Seminario Diocesano;
  • b) 7 (sette) presbiteri, compresi i religiosi, eletti in ciascuna Vicaria come rappresentanti delle varie zone della Diocesi.

§2. – Sono membri eletti:

  • a) 7 (sette) presbiteri scelti da tutto il Presbiterio diocesano da una lista apposita;
  • b) (due) presbiteri religiosi operanti in diocesi e scelti dagli stessi presbiteri religiosi durante le elezioni del CP. I loro nomi saranno comunicati al momento di redigere la lista degli eletti (Cf. Regolamento, Art. 2).

§3. – Sono membri cooptati, tutti quei presbiteri nominati liberamente dal Vescovo per un numero massimo di 6.

Art. 6 – Tra i membri del CP il Vescovo, liberamente, nomina alcuni presbiteri, in un numero non inferiore a 6 e non superiore a 12, che costituiscono per il quinquennio stabilito dal CIC il Collegio dei Consultori (cf. can. 502, §1).

Art. 7 – Tra i membri del CP il Vescovo, liberamente, ne nomina due che lo affianchino, per ciò che è stabilito dal CIC, nella procedura per la rimozione e il trasferimento dei parroci (cf. can. 1742, §1).


SEGRETARIO

Art. 8 – Il segretario viene liberamente scelto dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale. Lo stesso Vescovo può lasciare al Consiglio Presbiterale la scelta del segretario e determinare la modalità della scelta.

Art. 9 – Compiti del Segretario sono:

  1. Inviare gli avvisi di convocazione;
  2. Redigere il verbale di ogni riunione e inviarlo ai membri, prima della riunione successiva;
  3. Dare lettura del Verbale della riunione precedente per l’approvazione del Consiglio;
  4. Predisporre, qualora sia necessario e in accordo col Vescovo, un comunicato stampa delle riunioni del Consiglio, da inviare a tutti i presbiteri e ai mezzi di comunicazione, specie a quelli diocesani;
  5. Conservare in un’apposita collocazione presso la Curia Arcivescovile, atti, verbali e documenti che appartengono all’archivio del Consiglio;
  6. Tenere viva la comunicazione e la corrispondenza con il Presbiterio diocesano, i Consigli Presbiterali della Sardegna e la Commissione Presbiterale Regionale.

CONVOCAZIONE

Art. 10 – §1 Spetta al Vescovo convocare il CP, presiederlo e determinare le questioni da trattare, oppure accogliere quelle proposte dai membri (cf. can. 500, §1).

§2. – Il CP non può mai agire senza il Vescovo diocesano, al quale solo spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato deciso all’interno di una riunione (cf. can. 500, §3).


DURATA E CESSAZIONE

Art.11 – I membri del CP durano in carica 5 anni (cf. can. 501, §1).

Art.12 – Entro tre mesi dalla scadenza del CP, il Vescovo, a norma dell’Art. 1 del Regolamento, procederà alla Convocazione del presbiterio per le elezioni del nuovo CP.

Art. 13 – §1 I membri che, senza valido motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

§2. – Le giustificazioni in merito alle assenze dalle riunioni del CP vanno presentate direttamente al Vescovo che ne valuterà l’ammissibilità.

Art. 14 – §1 – I presbiteri che fanno parte del CP ratione officii permangono in questo status finché conservano il loro incarico. Decadendo dal loro ufficio, per una delle modalità stabilite dai cann 184-196 del l CIC, decadono anche dal CP. Saranno sostituiti dai successori nel medesimo ufficio.

§2 – I presbiteri eletti dalle Vicarie, in caso di trasferimento ad altra Vicaria, saranno rinnovati con nuova votazione, secondo le indicazioni del Vescovo.

§3 – Il consigliere che è stato eletto, in caso di decadenza, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

§4 – Se a decadere sono i consiglieri cooptati dal Vescovo, spetterà al Vescovo stesso nominarne altri o, liberamente, nessuno.

Art. 15 – Il consigliere che subentra a un altro, resterà in carica fino allo scadere del Consiglio Presbiterale.

Art. 16 – Quando la Sede diventa vacante, a norma del can. 501 § 2, il CP cessa e i suoi compiti sono assunti e svolti dal Collegio dei Consultori. Entro un anno dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il nuovo CP.


MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 17 – Il presente Statuto, dal momento della sua promulgazione, sostituisce e abroga tutte le disposizioni precedenti.

Art. 18 – Il presente Statuto può essere modificato solo dal Vescovo, sentito il CP.


allegato allo Statuto

REGOLAMENTO

MODALITÀ Dl ELEZIONI

Art. 1 – Quando si rende necessario eleggere un nuovo CP, il Vescovo convochi il presbiterio per procedere all’elezione.

§1 – La lista degli elettori ed eleggibili è unica, a motivo dell’unità del Presbiterio nella Chiesa locale. In essa saranno presenti:

  • a)  tutti i presbiteri secolari incardinati nella diocesi;
  • b)  i presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che dimorando nella diocesi (cf. can. 103), esercitano qualche ufficio o ministero pastorale con nomina vescovile (cf. cann. 147 e 498, §1).

Art. 2 – I presbiteri che, al momento dell’indizione delle elezioni, a norma dell’art. 5 § 1 dello Statuto sono membri di diritto, sono elettori ma non eleggibili.

Art. 3 – §1 – Per ciò che riguarda la modalità di elezione dei membri del CP, si avrà sempre cura che sia coinvolta la più ampia rappresentanza del Presbiterio diocesano, compresi i presbiteri quiescenti, così che, per quanto è possibile, i presbiteri operanti in diocesi siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri (cfr. can 499).

§2 – Gli Scrutatori sono nominati dal Vescovo (Cfr. can. 173, §1).

§3 – L’Attuario dello scrutinio, nominato dal Vescovo, redigerà e firmerà insieme agli Scrutatori il Verbale delle elezioni (cf. can. 173,4).

Art. 4 – §1 Ogni presbitero elettore ha facoltà di esprimere 5 voti di preferenza. Il numero potrà variare in relazione al numero totale degli aventi diritto al voto e sarà comunicato dal Vescovo prima di ogni rinnovo del Consiglio.

§2 – Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei suffragi. In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano per ordinazione.


FUNZIONAMENTO

Art. 5 – Il CP si riunisce secondo le scadenze che il Vescovo ritiene opportune, ma assicurando almeno due riunioni annuali.

Art. 6 – §1 Se un terzo dei membri ritiene utile la convocazione del CP, esprime la sua volontà per iscritto al Vescovo, con firma dei membri richiedenti, spiegandone la ragione.

§2 – Ricevuta la richiesta, il Vescovo sentirà le ragioni del restante CP non firmatario e valuterà il modo di procedere (secondo le disposizioni del CIC).

Art. 7 -§1 Le riunioni sono presiedute dal Vescovo.

§2 – Il Vescovo può delegare la presidenza al Vicario generale o a un vicario episcopale, con mandato speciale dato per iscritto (cf. can. 134, §3). Le eventuali decisioni prese sono, comunque, sempre valutate dal Vescovo.

§3 – Per la conduzione della riunione il Vescovo può designare, volta per volta, un moderatore tra i membri del Consiglio. Il moderatore dirige la discussione per un ordinato svolgimento della riunione e per condurre la conversazione dentro i termini del tema dell’o.d.g in oggetto.

Art. 8 -§1 L’o.d.g. è stabilito dal Vescovo e inviato ai consiglieri dal segretario con un tempo congruo prima della riunione, per dare possibilità di prepararsi ai lavori.

§2 – Il Vescovo può liberamente inserire argomenti di discussione durante le riunioni del CP anche se non presenti nell’o.d.g., come pure è sua facoltà accogliere eventualmente le proposte dei consiglieri.

§3 – Nel caso in cui al Vescovo venisse chiesto dai membri, nel corso di una riunione, di inserire un argomento non previsto nell’o.d.g., valutata la delicatezza dell’argomento, il Vescovo può riservarsi un congruo tempo per la valutazione del caso e circa il modus procedendi.

Art. 9 – §1 Per la trattazione di particolari problemi, il Vescovo può invitare alla eventuale discussione persone che non fanno parte del Consiglio Presbiterale, senza sentire lo stesso Consiglio. Offerto il contributo di loro competenza, quelle persone lasceranno la seduta.

§2 – Il Vescovo può stabilire che determinati approfondimenti di un argomento possano essere espletati da una commissione di presbiteri scelti dal Vescovo, tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 10 – Il Vescovo può disporre che una questione trattata nella riunione del Consiglio Presbiterale, si negotiorum gravitas id postulat, sia da ritenersi sotto il vincolo del segreto (cfr. can. 127, §3).

Art. 11 – §1 Le riunioni del Consiglio Presbiterale per essere valide devono avere presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri.

§2 – Il Vescovo potrà ritenere di aver sentito il Consiglio Presbiterale nei casi previsti dal CIC quando ad esprimersi sarà stata la maggioranza dei membri presenti in quella convocazione.

Art. 12 – Il Consiglio Presbiterale venga informato dei temi discussi e approfonditi dal Consiglio Pastorale Diocesano. Rimane ferma la distinzione tra i due Consigli sul piano dell’oggetto da trattare e sul piano formale, essendo il Consiglio Presbiterale di aiuto nel governo e il Consiglio Pastorale espressione del popolo di Dio.


Il presente Statuto con il suo Regolamento entrerà in vigore il 19 marzo 2025

Voglia il Signore benedire i lavori del Consiglio Presbiterale per il bene della nostra Chiesa particolare e per l’incremento della comunione presbiterale


Oristano, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe

+ Roberto Carboni, Arcivescovo Metropolita

Mons. Antonino Zedda, Cancelliere arcivescovile


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