Regolamento

REGOLAMENTO
del Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili
dell’Arcidiocesi di Oristano

ART. 1 – ISTITUZIONE

§ 1. Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili (SDTM) dell’Arcidiocesi di Oristano è stato istituito con decreto dell’Arcivescovo Metropolita di Oristano Mons. Roberto Carboni in conformità al Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi del 7 maggio 2019 e alle Linee Guida per la Tutela dei minori e degli Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana in vigore dal 24 giugno 2019.

§ 2. Il SDTM, in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana (SNTM) e con il Servizio Regionale per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Sarda (SRTM), opera al servizio dell’Arcidiocesi di Oristano, degli Istituti di Vita Consacrata, delle Società di Vita Apostolica e delle associazioni ecclesiali presenti in diocesi, sia nella prevenzione di abusi sessuali, affettivi, spirituali, fisici e psicologici, di autorità, di coscienza e di potere e di altre forme di violenza su minori e adulti vulnerabili da parte di chierici, consacrati/e ed operatori/operatrici pastorali, sia nel prendersi cura delle vittime.

 

ART. 2 – FINALITÀ

§ 1. Il SDTM, attraverso le diverse professionalità dei membri che lo compongono, ha come finalità precipue:

• curare la produzione e la diffusione di materiale informativo sulla prevenzione degli abusi e la salvaguardia dei minori;

• offrire consulenze e percorsi di formazione agli operatori e alle operatrici pastorali delle diverse realtà ecclesiali che si occupano di minori e ne curano l’accompagnamento;

• promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai seminaristi, al clero, ai consacrati e alle consacrate, ai/alle responsabili e operatori/operatrici degli uffici diocesani, ai membri degli organismi di partecipazione ecclesiale e agli operatori e alle operatrici pastorali, al fine di promuovere la consapevolezza delle loro responsabilità nella prevenzione di ogni forma di abuso e di diffondere una cultura della salvaguardia, offrendo strumenti operativi e norme di buone prassi per favorire il benessere, la cura e la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;

• indicare le procedure corrette per la segnalazione di abusi o violenze su minori e persone vulnerabili, commesse in ambito ecclesiale;

• offrire la possibilità di segnalare, con la garanzia della necessaria riservatezza e tutela del segnalante, situazioni configurabili come abusi, rivolgendosi a persone professionalmente qualificate operanti nel Centro di Ascolto.

 

ART. 3 – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

§ 1. Il SDTM è organizzato e conduce le sue attività a norma delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e secondo le indicazioni della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e del SNTM della Conferenza Episcopale Italiana, in comunione con l’Arcivescovo Metropolita di Oristano.

§ 2. Il SDTM opera in sinergia e collaborazione con il SNTM e il SRTM.

§ 3. Il SDTM è composto da:

– Il/la Referente Diocesano/a per la Tutela dei Minori (RDTM);

– L’Incaricato/a del Centro di Ascolto;

– I membri dell’Équipe Diocesana per la Tutela dei Minori.

§ 4. L’Arcivescovo Metropolita di Oristano provvede con apposito decreto alla nomina dei membri del SDTM. I/le componenti dell’Équipe sono scelti/e per qualifiche professionali e competenze in materia canonistica, comunicativa, giuridica, medica, pastorale, pedagogica, psicologica e socioeducativa. L’incarico ha una durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un altro quinquennio.

§ 5. Non possono far parte del SDTM persone che ricoprano ruoli che potrebbero interferire con l’imparzialità del Servizio. Non possono altresì far parte del SDTM coloro che abbiano riportato condanne o abbiano procedimenti in corso, in sede civile o canonica, per reati contro minori o adulti vulnerabili.

§ 6. L’Équipe diocesana per la Tutela dei Minori ha il compito di collaborare con il RDTM nel promuovere la salvaguardia dei minori e degli adulti vulnerabili nel territorio diocesano tramite la proposta, lo studio e la realizzazione di iniziative di formazione, sensibilizzazione e prevenzione di cui all’Art. 2 del presente regolamento.

§ 7. L’Équipe diocesana per la Tutela dei Minori è presieduta dal RDTM e si riunisce periodicamente su sua convocazione. L’Arcivescovo, sentito il parere del RDTM, nomina fra i membri dell’équipe un/a segretario/a a cui sono affidati i compiti di redigere i verbali delle riunioni, curare l’archivio degli stessi e di altro materiale inerente il SDTM.

§ 8. L’Ordinario Diocesano interviene alle riunioni del SDTM ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

§ 9. Il RDTM può invitare alle riunioni del SDTM persone esperte in singole discipline inerenti i temi all’ordine del giorno.

§ 10. I/le componenti del SDTM sono tenuti/e, secondo la normativa canonica e civile in materia, ad osservare rigorosamente il segreto d’ufficio e mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio.

§ 11. I/le componenti dell’Équipe diocesana per la Tutela dei Minori sono tenuti/e ad astenersi dalla trattazione di casi che riguardino parenti o affini entro il quarto grado, o persone con le quali abbiano legami di stretta collaborazione professionale o associativa, informandone tempestivamente il/la RDTM.

§ 12. Il servizio svolto dai membri del SDTM ha natura pastorale e volontaria. Viene esercitato a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese vive documentate e previamente autorizzate dall’Ordinario Diocesano.

§ 13. Il SDTM collabora con gli altri Uffici della Curia Arcivescovile di Oristano ed in particolare con l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali.

§ 14. Il SDTM, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze delle Autorità civili, favorisce la collaborazione con le istituzioni sanitarie, i servizi socio-educativi, l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’Ordine, secondo quanto previsto dalla normativa canonica e statale vigente e dai protocolli d’intesa promossi dal SNTM e dal SRTM.

 

ART. 4 – IL REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI

§ 1. Il/la RDTM, scelto/a per qualifiche professionali e competenze nel campo della salvaguardia dei minori e della prevenzione degli abusi e per provata disponibilità al servizio ecclesiale, è nominato/a con apposito decreto dall’Arcivescovo Metropolita di Oristano per cinque anni. L’incarico è eventualmente rinnovabile per un secondo quinquennio.

§ 2. Il/la RDTM, oltre a quelli eventualmente conferiti con atto specifico dall’Arcivescovo, ha i seguenti compiti:

– operare in stretta collaborazione con l’Ordinario Diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;

– fare da riferimento locale al SRTM e al SNTM;

– rappresentare il SDTM e curare i rapporti con le istituzioni e le associazioni presenti e operanti nel territorio diocesano impegnate nella tutela dei minori, promuovendo una rete di prevenzione che coinvolga l’intera comunità civile ed ecclesiale;

– convocare periodicamente il SDTM e presiederne le riunioni;

– curare la formazione interna del SDTM e degli/delle Operatori/Operatrici del Centro di Ascolto, in collaborazione con il SRTM e il SNTM;

– proporre, in collaborazione con i membri dell’Équipe del SDTM, iniziative formative volte a sensibilizzare in materia di tutela dei minori i seminaristi, il clero, i consacrati e le consacrate, i/le responsabili e gli/le operatori/operatrici degli uffici diocesani, i membri degli organismi di partecipazione ecclesiale, gli operatori e le operatrici pastorali, suggerendo misure di prevenzione degli abusi ed indicando le procedure corrette per la segnalazione di abusi o violenze commessi in ambito ecclesiale;

– a fronte di segnalazioni, in sinergia con il Centro di Ascolto del SDTM, assistere e consigliare l’Arcivescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi, proponendo interventi atti a rispondere ai bisogni delle vittime, dei familiari e delle comunità ecclesiali colpite;

– collaborare con l’Arcivescovo nell’individuare, nei confronti delle persone responsabili di abusi commessi in ambito ecclesiale, misure idonee a prevenire la reiterazione del crimine e a favorire percorsi di giustizia riparativa, nel pieno rispetto delle sentenze emesse e delle pene irrogate dall’autorità giudiziaria canonica e civile;

– presentare all’Ordinario Diocesano, al termine di ogni anno pastorale, una relazione sull’attività svolta dal SDTM.

 

ART. 5 – IL CENTRO DI ASCOLTO DEL SDTM

§ 1. Il SDTM, tramite il proprio Centro di Ascolto, offre un luogo riservato e indipendente di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le vittime di abusi.

§ 2. Il Centro di Ascolto, pur con una sua autonomia, è costituito all’interno del SDTM e deve rimanere sempre legato ad esso e far riferimento alla figura del/la RDTM.

§ 3. Compito principale del Centro di Ascolto è offrire un ascolto approfondito e riservato alle vittime di abusi attuali o avvenuti nel passato in ambito ecclesiale e alle persone che intendano segnalare situazioni di presunto abuso o comportamenti inappropriati, discutibili o ambivalenti di cui sono a conoscenza e che possano configurarsi come segnali d’allarme.

§ 4. In sinergia e collaborazione con il SDTM il Centro accoglie anche quanti desiderino chiedere genericamente informazioni sulle procedure e le prassi circa la segnalazione di abusi.

§ 5. L’accoglienza delle segnalazioni di presunti abusi commessi in ambito ecclesiale nei confronti di minori e adulti vulnerabili avviene da parte dell’Incaricato/a e degli/delle Operatori/Operatrici del Centro di Ascolto a norma del Vademecum¹ e delle

Indicazioni Operative² del SNTM.

§ 6. L’Incaricato/a del Centro di Ascolto, scelto/a per qualifiche professionali e competenze nel campo della salvaguardia dei minori e per provata capacità di accoglienza, ascolto, empatia, compassione, delicatezza, discrezione, prudenza, riservatezza e spirito di servizio ecclesiale, è nominato/a con apposito decreto dall’Arcivescovo Metropolita di Oristano per cinque anni. L’incarico è eventualmente rinnovabile per un secondo quinquennio.

§ 7. L’Incaricato/a del Centro di Ascolto può avvalersi della collaborazione di uno o più Operatori/Operatrici, nominati/e dall’Arcivescovo, in possesso delle qualifiche professionali e competenze relazionali di cui al § 6.

§ 8. L’Incaricato/a e gli/le Operatori/Operatrici del Centro di Ascolto esercitano un servizio di natura pastorale e volontaria, segno ed espressione della cura e attenzione della Chiesa Arborense per le vittime di abusi. Tale servizio è esercitato a titolo gratuito, salvo quanto indicato nell’Art. 3 § 12.

§ 9. L’Incaricato/a e gli/le Operatori/Operatrici del Centro di Ascolto non sono pubblici ufficiali, né agiscono come incaricati di pubblico servizio.

§ 10. Il Centro di Ascolto garantisce la massima riservatezza secondo la normativa canonica e civile e il rispetto delle norme in tema di trattamento dei dati personali e sensibili. L’Incaricato/a e gli/le Operatori/Operatrici del Centro di Ascolto sono nominati, per la durata del loro mandato, incaricati del trattamento dati dal titolare del trattamento dati dell’Arcidiocesi di Oristano.


¹ Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili – Conferenza Episcopale Italiana, Vademecum. Il centro di ascolto dei servizi ecclesiali per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, 2025.

² Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili – Conferenza Episcopale Italiana, Indicazioni Operative per il Centro di Ascolto nella ricezione di segnalazioni di presunti abusi commessi in ambito ecclesiale nei confronti di minori e adulti vulnerabili, 2025.